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Discussione: NORMATIVA SUI GIOCATTOLI

  1. #101
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    1:-se un fucile è over j per la legge italiana è illegale....ma se viene montato un silenziatore (pure home made) e si blocca in modo tale che non si possa + levare e con esso è sotto il j è communque contro legge?
    a questa domanda non so risponderti perchè credo che sulla normativa sulle asg non sia citata la possibilità di modificarle il dispositivo per aumentare / diminuire la potenza.


    2:un fucile che avevo intenzione di comprare (poi ho deciso che dopo l'm14 tocca al vsr 10 g spec) indicava che spara a 100m/s i pallini da 0.20 ovvero j preciso no?...lo avrebbero accettato ad un torneo o è max 0.99j?
    sotto il joule 0.99 non 1 joule
    3:-se cambio la batteria ad un fucile elettrico,aumenta anche la sua potenza? e la sua raffica? (...questa non c'entra molto ma vorrei tanto saperlo )
    no la potenza del pallino è data dalla molla, la batteria più o meno potente cambia soltanto la cadenza di fuoco, ma essendo la molla sempre la stessa la potenza rimarrà invariata.

  2. #102
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    no scusami eh, se la legge dice questo:



    e se legge fosse uguale per tutti, che quelli sborsino per la documentazione che cosa cambia riguardo il contenuto della merce? mica cambia morfologia alle asg.

    secondo me c'è qualcuno che ha interessi a non far aprire le dogane sotto questa tipologia di mercato. io questa la chiamo mafia, crimine organizzato e niente più

    e lì l'errore che fate tutti , le asg per la legge non non non sono classificate giocattoli ..ma armi con nessuna attitudine a recare offesa se rientrano nel joule .................................................

  3. #103
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    e lì l'errore che fate tutti , le asg per la legge non non non sono classificate giocattoli ..ma armi con nessuna attitudine a recare offesa se rientrano nel joule .................................................
    cambia il motivo ma non cambia la situazione.

    se un privato non può importarle in quanto armi, nemmeno un'importatore può importarle in quanto comunque armi, un certificato non può di certo cambiare la morfologia della merce, che è na pergamena magica.

  4. #104
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    ragazzi per importare asg occore un unico fattore il famoso
    possono impuntarsi sul marchio ce quando e come vogliono
    armi giocattolo serve il marchio ce
    armi con nessuna attitudine a recare offesa se rientrano nel joule, sono elettriche serve il marchio ce
    quindi il discorso non è tanto il giocattolo o arma ma una fetente di regolamentazione che classifichi ste benedette repliche e che sia stampata e affissa in dogana cosi quando gli agenti effettuano la visita alzano la testa leggono e vedono cosa fare , invece ogni volta è una libera interpretazione

  5. #105
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    tiro a segno nazionale – sezione di parma
    pagina 1
    d.m. 9 agosto 2001, n. 362
    regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi
    ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
    proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
    delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al
    1890 a colpo singolo.
    (gazzetta ufficiale 4 ottobre 2001, n. 231)
    titolo i
    armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva
    il ministro dell’interno
    visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è
    stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
    visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per
    l’esecuzione del citato testo unico;
    vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente
    modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della
    punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
    vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme
    integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
    vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove
    norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
    visto l’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per
    l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee - legge
    comunitaria 1999;
    visto l’articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per
    l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee - legge
    comunitaria 2000;
    vista la direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
    dell’acquisizione e della detenzione di armi;
    considerato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre
    adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a
    gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5
    joule;
    considerato che ai sensi dell’articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche
    ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
    applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia
    corte, i cui proiettili "erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
    rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al
    comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia
    lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle
    repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità
    alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
    sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del
    12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile
    2001;
    tiro a segno nazionale – sezione di parma
    pagina 2
    visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    udito il parere del consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
    nell’adunanza del 4 giugno 2001;
    data comunicazione al presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17 della citata
    legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/a-7 in data 19 luglio 2001;
    adotta il seguente regolamento:
    articolo 1
    definizione
    ,5 joule.
    1. le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
    cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacitai
    offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
    2. le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico
    od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a
    contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
    avvertenza:
    il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia,
    ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
    leggi, sull’emanazione dei decreti del presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
    della repubblica italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
    facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. restano invariati il
    valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    2. per le direttive cee vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella gazzetta ufficiale
    delle comunità europee (guce).
    note alle premesse:
    3. il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "approvazione del testo unico delle leggi di
    pubblica sicurezza".
    4. il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: "approvazione del regolamento per
    l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
    5. la legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre
    1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili".
    6. il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, reca: "obbligatorietà della punzonatura
    delle armi da fuoco portatili".
    7. la legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "norme integrative della disciplina vigente per il
    controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
    8. la legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "nuove norme sulla detenzione delle armi, delle
    munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
    9. si riporta il testo vigente dell’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
    (disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle
    comunità europee - legge comunitaria 1999):
    "articolo 11 (modifiche all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni
    in materia di armi con modesta capacità offensiva).
    1. all’articolo 2, primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
    parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle
    a colpo singolo .
    tiro a segno nazionale – sezione di parma
    pagina 3
    2. all’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
    modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite
    dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
    proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,.
    3. al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa
    nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva
    91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e
    della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
    pubblica il ministro dell’interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di
    centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una
    disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia
    lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
    2-bis le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo
    singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad
    aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od
    uguale a 7,5

    4. le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano
    alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
    erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
    5. il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
    a) la verifica di conformità è effettuata dalla commissione consultiva centrale per
    il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non
    superi 7,5 joule. i produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli
    strumenti di cui al presente articolo. per identificare gli strumenti ad aria
    compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la
    responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica
    l’energia entro il limite consentito;
    b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito
    a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia
    registrata da parte dell’armiere;
    c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono
    consentiti fra soggetti maggiorenni. è fatto divieto di affidamento a minori,
    con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. l’utilizzo di tali strumenti
    in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica
    sicurezza;
    d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di
    autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. l’utilizzo dello strumento è
    consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti
    maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o
    luoghi privati non aperti al pubblico;
    e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al
    presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la
    sicurezza e l’ordine pubblico.
    1. nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative
    per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo".


    l’articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (disposizioni per
    l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità
    europee - legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 11 della
    legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato nelle presenti note.


    la direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
    dell’acquisizione e della detenzione di armi, è pubblicata nella gazzetta ufficiale
    cee n. 256 del 13 settembre 1991.
    tiro a segno nazionale – sezione di parma
    pagina 4


    si riporta il testo vigente dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
    (disciplina dell’attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei
    ministri):
    "articolo 17 (regolamenti). - 1. con decreto del presidente della repubblica, previa
    deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di stato che
    deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
    regolamenti per disciplinare:
    a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
    comunitari;
    b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
    principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
    c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
    legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
    d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
    le disposizioni dettate dalla legge.
    1. con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri,
    sentito il consiglio di stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
    coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della
    repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le
    norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con
    effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
    2. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
    ministro o di autorità sott’ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
    potere. tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati
    con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
    della legge.
    i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
    regolamenti emanati dal governo. essi debbono essere comunicati al presidente del consiglio
    dei ministri prima della loro emanazione.


    questo è un sunto ...


    usando il tasto cerca , in questo forum potrete trovare copia di autorizazzioni rilasciate dal ministero a importatori autorizzati ed in regola con la legge, ..che un privatto non possa importare asg mi sembra ovvio ..visto che la legislazione che rigurada le asg e incorporata a quelle per le armi .....l'importatore autorizzato è soggetto a controlli di polizia , a produrre determinbata certificazione ogni carico che importaa ecc ecc .......quindi nessuna mafia o camorria comme dice qualcuno ma solo rispetto delle leggi che ci sono .. si forse lacunose ma ci sono.....

    Ultima modifica di papipizza; 21/08/2009 a 01:16

  6. #106
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    ora che le asg non sono giocattoli non serve più il marchio ce

  7. #107
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    usando il tasto cerca , in questo forum potrete trovare copia di autorizazzioni rilasciate dal ministero a importatori autorizzati ed in regola con la legge, ..che un privatto non possa importare asg mi sembra ovvio ..visto che la legislazione che rigurada le asg e incorporata a quelle per le armi .....l'importatore autorizzato è soggetto a controlli di polizia , a produrre determinbata certificazione ogni carico che importaa ecc ecc .......quindi nessuna mafia o camorria comme dice qualcuno ma solo rispetto delle leggi che ci sono .. si forse lacunose ma ci sono.....
    bè se l'importatore è controllato periodicamente da polizia e organi di controllo , allora posso anche capire, ma cosa vuoi farmi credere, che ogni tanto qualche container viene controllato dalle forze dell'ordine? così non può essere perchè altrimenti il 90% delle asg cinesi overjoule non passerebbero la soglia della dogana e all'importatore chissà quale multa e sanzione arriverebbe. percui stai sicuro, che qualcuno che chiude un'occhio cè.

    ma poi non ho capito una cosa, una volta per tutte, le asg possono essere importate? si o no?

  8. #108
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    l'importatore ,importa sotto la propria responsabilità, produce certificazione o dovrebbe di conformità delle asg che importa , se settoposto a controllo e la certificazione o quanto da lui dichiarato risulta falso , ne risponde penalmente , anche con il sequestro el carico...le asg possono essere importate se chi importa è autorizzato come dice la circolare cui sopra ......poi controllano non controllano questo è relativo ...il 90%della merce proveniente dalla cina o dall' asia in genere viene sottoposto a verifica dognale , se le carte stanno a posto la merce viene sdoganata se no nisba ...poi ci sono i controlli svolti dalla polizia di stato e dalla gdf presso gli importatori nel magazzino di quest ultimo ..in pratica questi possono venire prelevare un asg a campione e testarle presso il ballipendio ..il problema non è tanto per quelle importate in ialia ma per quelle che si trovano nei negozi e che provengono da importatori san marinesi , infatti esse giungono in italia , senza nessun controllo , spesso manco la fattura e quindi non vi è traccia da nessuna parte ........

  9. #109
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    Quote Originariamente inviata da jump62 Visualizza il messaggio
    ora che le asg non sono giocattoli non serve più il marchio ce

    non sono mai stati giocattoli , il bollino ce non serve in quanto se importati in regola con la legge il bollino ce viene sostituito dal certificato del banco di prova che attesta la conformità alla legge italiana

  10. #110
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    non sono mai stati giocattoli , il bollino ce non serve in quanto se importati in regola con la legge il bollino ce viene sostituito dal certificato del banco di prova che attesta la conformità alla legge italiana
    scusa papi ma essendo elettriche non serve il marchio ce sè vogliamo essere meticolosi una calcolatrice ha il marchio ce

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