tiro a segno nazionale – sezione di parma
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d.m. 9 agosto 2001, n. 362
regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi
ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui
proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e
delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al
1890 a colpo singolo.
(gazzetta ufficiale 4 ottobre 2001, n. 231)
titolo i
armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva
il ministro dell’interno
visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è
stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per
l’esecuzione del citato testo unico;
vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e integrazioni, concernente
modifiche al regio decreto luogotenenziale 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della
punzonatura delle armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e integrazioni, concernente norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, concernente nuove
norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
visto l’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee - legge
comunitaria 1999;
visto l’articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità europee - legge
comunitaria 2000;
vista la direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi;
considerato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della citata legge n. 526/1999, occorre
adottare, con regolamento, una disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a
gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5
joule;
considerato che ai sensi dell’articolo 27 della citata legge n. 422/2000 le repliche di armi antiche
ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, sono assoggettate, in quanto
applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia
corte, i cui proiettili "erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule";
rilevata la necessità di definire con apposito regolamento ed in conformità ai criteri di cui al
comma 5 del citato articolo 11, la compiuta disciplina delle armi ad aria o a gas compressi, sia
lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle
repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo, in conformità
alle indicazioni contenute nelle citate leggi n. 526/1999 e n. 422/2000;
sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nelle sedute del
12 settembre, 27 settembre, 5 ottobre, 9 novembre, 5 dicembre 2000, 15, 27 marzo e 4 aprile
2001;
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visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
udito il parere del consiglio di stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 4 giugno 2001;
data comunicazione al presidente del consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 17 della citata
legge n. 400/1988, con nota n. 27-12/a-7 in data 19 luglio 2001;
adotta il seguente regolamento:
articolo 1
definizione
,5 joule.
1. le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia
cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacitai
offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
2. le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico
od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a
contenere o trasportare altre sostanze o materiali.
avvertenza:
il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia,
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del presidente della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della repubblica italiana, approvato con d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. per le direttive cee vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella gazzetta ufficiale
delle comunità europee (guce).
note alle premesse:
3. il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza".
4. il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: "approvazione del regolamento per
l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza".
5. la legge 23 febbraio 1960, n. 186, reca: "modifiche al regio decreto-legge 30 dicembre
1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili".
6. il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3152, reca: "obbligatorietà della punzonatura
delle armi da fuoco portatili".
7. la legge 18 aprile 1975, n. 110, reca: "norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".
8. la legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: "nuove norme sulla detenzione delle armi, delle
munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati".
9. si riporta il testo vigente dell’articolo 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526
(disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle
comunità europee - legge comunitaria 1999):
"articolo 11 (modifiche all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni
in materia di armi con modesta capacità offensiva).
1. all’articolo 2, primo comma, lettera h) della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le
parole: "modelli anteriori al 1890 sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle
a colpo singolo .
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2. all’articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive
modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte sono sostituite
dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule,.
3. al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa
nazionale a quella vigente negli altri paesi comunitari e di integrare la direttiva
91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e
della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza
pubblica il ministro dell’interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una
disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia
lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
2-bis le repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo
singolo, sono assoggettate, in quanto applicabile, alla disciplina vigente per le armi ad
aria compressa o gas compressi i cui proiettili erogano un’energia cinetica inferiore od
uguale a 7,5
4. le sanzioni di cui all’articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano
alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili
erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
5. il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:
a) la verifica di conformità è effettuata dalla commissione consultiva centrale per
il controllo delle armi, accertando in particolare che l’energia cinetica non
superi 7,5 joule. i produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli
strumenti di cui al presente articolo. per identificare gli strumenti ad aria
compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la
responsabilità del produttore o dell’eventuale importatore, che ne certifica
l’energia entro il limite consentito;
b) l’acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito
a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l’operazione sia
registrata da parte dell’armiere;
c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a) e b) sono
consentiti fra soggetti maggiorenni. è fatto divieto di affidamento a minori,
con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. l’utilizzo di tali strumenti
in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica
sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di
autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza. l’utilizzo dello strumento è
consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o
luoghi privati non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al
presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la
sicurezza e l’ordine pubblico.
1. nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative
per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo".
−
l’articolo 27 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’italia alle comunità
europee - legge comunitaria 2000), ha aggiunto il comma 3-bis all’articolo 11 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, riportato nelle presenti note.
−
la direttiva 91/477/cee del consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell’acquisizione e della detenzione di armi, è pubblicata nella gazzetta ufficiale
cee n. 256 del 13 settembre 1991.
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−
si riporta il testo vigente dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(disciplina dell’attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio dei
ministri):
"articolo 17 (regolamenti). - 1. con decreto del presidente della repubblica, previa
deliberazione del consiglio dei ministri, sentito il parere del consiglio di stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati
regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo
le disposizioni dettate dalla legge.
1. con decreto del presidente della repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri,
sentito il consiglio di stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della
repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le
norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorità sott’ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge.
i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal governo. essi debbono essere comunicati al presidente del consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
questo è un sunto ...
usando il tasto cerca , in questo forum potrete trovare copia di autorizazzioni rilasciate dal ministero a importatori autorizzati ed in regola con la legge, ..che un privatto non possa importare asg mi sembra ovvio ..visto che la legislazione che rigurada le asg e incorporata a quelle per le armi .....l'importatore autorizzato è soggetto a controlli di polizia , a produrre determinbata certificazione ogni carico che importaa ecc ecc .......quindi nessuna mafia o camorria comme dice qualcuno ma solo rispetto delle leggi che ci sono .. si forse lacunose ma ci sono.....